La normativa sulle barriere architettoniche: tre livelli di accessibilità e i requisiti dimensionali minimi.
Tre livelli
Accessibilità: possibilità per persone con ridotta capacità motoria di raggiungere e utilizzare spazi e attrezzature in autonomia. Richiesta negli edifici pubblici e parti comuni dei condomini.
Visitabilità: possibilità di accedere a spazi di relazione e almeno un servizio igienico. Obbligatoria in ogni unità immobiliare.
Adattabilità: possibilità di modificare l'edificio per renderlo accessibile con interventi successivi. Obbligatoria per tutte le nuove costruzioni.
Misure minime
Rampe: pendenza max 8%, larghezza min 1,50 m. Porte: luce netta min 80 cm. Corridoi: larghezza min 1,00 m. Ascensori: cabina min 130×95 cm, porta 80 cm. Bagno accessibile: spazio di manovra Ø 150 cm.
Domande frequenti
L'obbligo si applica a tutte le nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di edifici pubblici e alle parti comuni dei condomini (DM 236/1989 e L. 13/1989). Per gli edifici privati esistenti, l'obbligo scatta in caso di ristrutturazione o quando un condomino disabile ne fa richiesta all'assemblea condominiale.
L'accessibilita garantisce l'uso completo e autonomo di tutti gli spazi. La visitabilita richiede l'accesso almeno agli spazi di relazione e a un bagno. L'adattabilita prevede che l'edificio possa essere reso accessibile con interventi futuri senza modifiche strutturali. I tre livelli hanno requisiti progressivamente meno stringenti.
La pendenza massima consentita dal DM 236/1989 e dell'8% (rapporto 1:12,5). La lunghezza massima di ogni singolo tratto e 10 m, con pianerottoli di sosta di almeno 150 cm. La larghezza minima della rampa e 150 cm per consentire l'incrocio di due carrozzine, riducibile a 90 cm in casi particolari.
Per le nuove costruzioni con piu di tre livelli fuori terra, l'ascensore e obbligatorio. Per gli edifici esistenti, un condomino disabile puo richiedere l'installazione a proprie spese, e l'assemblea non puo opporsi salvo che l'opera pregiudichi la stabilita o il decoro dell'edificio. La cabina minima e 130x95 cm con porta da 80 cm.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche beneficiano della detrazione del 75% delle spese sostenute (art. 119-ter D.L. 34/2020), con massimali variabili in base al tipo di edificio. In alternativa, si puo usufruire della detrazione per ristrutturazione al 50% o del bonus per l'abbattimento delle barriere in condominio.