DM 5/7/1975
Requisiti igienico-sanitari
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Altezza min. abitabili | 2,70 m | Art. 1 |
| Altezza min. servizi | 2,40 m | Art. 1 |
| Sup. min. soggiorno | 14 m² | Art. 2 |
| Sup. min. camera singola | 9 m² | Art. 2 |
| Sup. min. camera doppia | 14 m² | Art. 2 |
| RAI minimo | 1/8 | Art. 5 |
| Volume d'aria per abitante | 24 m³ | Art. 2 |
| Deroga comuni montani | 2,55 m | Art. 1 |
Sintesi
Il DM 5/7/1975 stabilisce i requisiti minimi di abitabilità per gli edifici residenziali: altezze interne (2,70 m per abitabili, 2,40 m per servizi), superfici minime (14 m² soggiorno, 9 m² camera singola), rapporto aeroilluminante (≥ 1/8) e volume d'aria per abitante (24 m³).
Cosa prevede
Il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 modifica le precedenti istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 in materia di altezze minime e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. Il decreto stabilisce i parametri dimensionali e ambientali minimi che ogni alloggio deve rispettare per ottenere il certificato di agibilita (ex abitabilita): altezze interne, superfici minime dei locali, rapporti aeroilluminanti, volumi d'aria per abitante e requisiti di ventilazione.
L'altezza minima interna utile dei locali abitabili (soggiorni, camere da letto, cucine) e fissata in 2,70 m, misurata dal pavimento al soffitto finito. Per i locali di servizio (corridoi, bagni, ripostigli, lavanderie) l'altezza minima e ridotta a 2,40 m. Nei Comuni montani situati al di sopra dei 1.000 m di altitudine s.l.m., previa delibera del Consiglio Comunale, l'altezza minima dei locali abitabili puo essere ridotta a 2,55 m.
Il decreto prescrive superfici minime per i locali principali: l'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima di 28 m² (comprensiva dei servizi), per due persone 38 m². Il soggiorno deve avere almeno 14 m², la camera da letto matrimoniale 14 m², la camera singola 9 m². Ogni abitante deve disporre di almeno 24 m³ di volume d'aria. Il rapporto aeroilluminante (superficie finestrata apribile rispetto alla superficie del pavimento) non deve essere inferiore a 1/8.
A chi si applica
Il DM 5/7/1975 si applica a tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione su tutto il territorio nazionale. Per gli edifici esistenti, i requisiti del decreto costituiscono il riferimento per il rilascio del certificato di agibilita in caso di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso o frazionamento di unita immobiliari. Molti Comuni hanno recepito questi parametri nei propri regolamenti edilizi, talvolta con prescrizioni piu restrittive.
Sono vincolati al rispetto del decreto i progettisti (architetti, ingegneri, geometri), i costruttori, i direttori dei lavori e i collaudatori. Il decreto si applica anche ai sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi delle leggi regionali: in tal caso, l'altezza media ponderata deve rispettare i limiti stabiliti dalla normativa regionale (generalmente 2,40 m o 2,70 m), con altezza minima sotto falda non inferiore a 1,50 m. I regolamenti di igiene locali possono integrare le prescrizioni del decreto con ulteriori requisiti.
Aspetti pratici
Il calcolo del rapporto aeroilluminante (RAI) e uno degli aspetti piu ricorrenti nella pratica progettuale. Si ottiene dividendo la superficie finestrata apribile per la superficie del pavimento del locale. Ad esempio, per un locale di 16 m² occorre una superficie finestrata apribile di almeno 2 m² (16/8 = 2). Ai fini del calcolo, si considera solo la parte apribile della finestra (non i fissi), e la superficie del pavimento si misura al netto delle murature.
Per i locali con soffitto inclinato (sottotetti, mansarde), l'altezza interna si calcola come media ponderata: si divide il volume utile del locale per la sua superficie in pianta. Solo le porzioni con altezza superiore a 1,50 m (o al limite regionale applicabile) concorrono al calcolo della superficie utile. Le porzioni con altezza inferiore non sono considerabili come superficie abitabile, ma possono essere utilizzate come ripostiglio o spazio tecnico.
In caso di cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale (ad esempio da laboratorio a appartamento), il professionista deve verificare il rispetto di tutti i parametri del DM 5/7/1975. Se l'altezza interna esistente e inferiore a 2,70 m, il cambio di destinazione d'uso non e ammissibile, salvo deroghe regionali specifiche. Per la verifica dell'illuminazione naturale, in alternativa al RAI, alcune normative regionali consentono il calcolo del Fattore di Luce Diurna (FLD) secondo la norma UNI EN 17037.
Domande frequenti
L'altezza minima di 2,70 m e derogabile?
L'altezza di 2,70 m e il limite minimo nazionale per i locali abitabili. Puo essere ridotta a 2,55 m solo nei Comuni montani sopra i 1.000 m s.l.m., previa delibera del Consiglio Comunale. Alcune Regioni, con le leggi sul recupero dei sottotetti, hanno introdotto deroghe specifiche per le mansarde, consentendo un'altezza media ponderata di 2,40 m (con altezza minima sotto falda di 1,50 m), ma queste deroghe si applicano solo ai sottotetti esistenti, non alle nuove costruzioni.
Come si calcola il volume d'aria per abitante?
Si divide il volume netto dell'alloggio (superficie per altezza interna, al netto di murature e arredi fissi) per il numero massimo di occupanti. Il risultato non deve essere inferiore a 24 m³ per abitante. Il numero di occupanti si determina in base al numero di posti letto previsti dal progetto. Ad esempio, un alloggio di 70 m² con altezza 2,70 m ha un volume di 189 m³ e puo ospitare al massimo 7 persone (189/24 = 7,87).
Il bagno puo avere un'altezza di 2,40 m anche in una nuova costruzione?
Si, il DM 5/7/1975 consente un'altezza minima di 2,40 m per i locali di servizio, categoria che include bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli e lavanderie. Questa deroga si applica sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. Tuttavia, alcuni regolamenti edilizi comunali possono prescrivere altezze minime superiori anche per i servizi: e sempre necessario verificare il regolamento locale.