Verifica barriere architettoniche
Calcola il rapporto aeroilluminante secondo il DM 5/7/1975. Verifica che la superficie finestrata sia ≥ 1/8 della superficie del pavimento.
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Formula e metodo
DM 236/1989
Il decreto definisce tre livelli di accessibilità per gli edifici: accessibilità (uso autonomo da persone con disabilità motoria), visitabilità (accesso alle parti comuni e almeno un servizio igienico), adattabilità (possibilità di modificare per renderlo accessibile).
Rampe
Pendenza massima 8% per dislivelli fino a 3,20 m. Larghezza minima 1,50 m (1,20 m se tratto breve). Pianerottolo di sosta ogni 10 m di sviluppo. Parapetto su entrambi i lati.
Porte e passaggi
Luce netta minima 80 cm per accessibilità, 75 cm per visitabilità. Altezza maniglia 85-95 cm. Spazio di manovra davanti alla porta: 150 cm in profondità × 120 cm lateralmente.
Domande frequenti
8% secondo il DM 236/1989 per dislivelli fino a 3,20 m. Per dislivelli superiori servono pianerottoli di sosta intermedi. In casi particolari si può arrivare al 12% per rampe brevi (< 50 cm di dislivello).
Luce netta minima 80 cm per accessibilità piena. Per visitabilità bastano 75 cm. La porta del bagno accessibile deve avere apertura verso l'esterno o scorrevole.
Per nuove costruzioni con più di 3 livelli fuori terra: sì. Per edifici esistenti: l'obbligo scatta in caso di ristrutturazione importante. La cabina minima è 130×95 cm per accessibilità.
No, il calcolatore fornisce una stima indicativa. Per pratiche edilizie è necessaria la firma di un professionista abilitato e la verifica del regolamento edilizio locale.
Le norme di riferimento sono il DM 5/7/1975 (requisiti igienico-sanitari), DM 1444/1968 (standard urbanistici), DM 236/1989 (barriere architettoniche) e il DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Il regolamento edilizio comunale può prevedere requisiti più restrittivi.