DM 236/1989
Barriere architettoniche
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Pendenza max rampa | 8% | Art. 8.1 |
| Larghezza min rampa | 1,50 m | Art. 8.1 |
| Luce netta porta | ≥ 80 cm | Art. 8.1 |
| Cabina ascensore min | 130×95 cm | Art. 8.1 |
| Spazio manovra sedia | Ø 150 cm | Art. 8.1 |
| Altezza maniglia | 85-95 cm | Art. 8.1 |
Sintesi
Il DM 236/1989 prescrive le misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Definisce tre livelli (accessibilità, visitabilità, adattabilità) e le dimensioni minime per rampe (max 8%), porte (≥ 80 cm), ascensori (130×95 cm) e bagni accessibili.
Cosa prevede
Il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 costituisce il regolamento di attuazione dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dedicata al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il decreto stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Il decreto introduce tre livelli di qualita dello spazio costruito. L'accessibilita e il livello piu alto: consente la fruizione completa dello spazio da parte di persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. La visitabilita garantisce l'accesso agli spazi di relazione (soggiorno, pranzo) e a un servizio igienico. L'adattabilita e la possibilita di modificare lo spazio nel tempo, a costi contenuti, per renderlo accessibile.
Le prescrizioni dimensionali sono dettagliate: le rampe non devono superare la pendenza dell'8% (con lunghezza massima di 10 m per singola rampa), le porte devono avere luce netta minima di 80 cm, gli ascensori devono avere cabina minima di 130x95 cm (per edifici esistenti) o 140x110 cm (per nuove costruzioni), e davanti a ogni porta o cambio di direzione deve essere garantito uno spazio di manovra con cerchio di rotazione di diametro 150 cm per la sedia a rotelle.
A chi si applica
Il DM 236/1989 si applica a tutti gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Per gli edifici esistenti, le prescrizioni si applicano in caso di ristrutturazione, con la possibilita di deroghe motivate qualora le caratteristiche tipologiche e strutturali dell'immobile non consentano il pieno rispetto delle norme.
Il decreto vincola progettisti, direttori dei lavori, costruttori e collaudatori. Il progettista deve allegare al progetto una dichiarazione di conformita al DM 236/1989 e alla L. 13/1989. Per gli edifici residenziali con piu di tre livelli fuori terra, e obbligatoria l'installazione dell'ascensore. Per gli edifici non residenziali aperti al pubblico (uffici, negozi, ambulatori), l'accessibilita deve essere garantita almeno per gli spazi destinati all'utenza.
Aspetti pratici
Nella progettazione di rampe e fondamentale rispettare non solo la pendenza massima (8%), ma anche la larghezza minima (150 cm per consentire l'incrocio di due sedie a rotelle, riducibile a 90 cm per brevi tratti), i pianerottoli di riposo ogni 10 m di sviluppo lineare, e il corrimano su entrambi i lati a un'altezza compresa tra 90 e 100 cm. In caso di dislivello superiore a 3,20 m deve essere installato un ascensore o un servoscala.
Per i servizi igienici accessibili, lo spazio minimo davanti al WC e al lavabo deve consentire l'accostamento frontale e laterale della sedia a rotelle. Il WC deve avere un maniglione ribaltabile e il lavabo deve essere senza colonna, con sifone arretrato, per consentire l'accostamento della sedia. La rubinetteria deve essere a leva o a fotocellula. L'altezza del piano del WC deve essere compresa tra 45 e 50 cm da terra.
Nelle pratiche edilizie per nuove costruzioni o ristrutturazioni, il progettista deve redigere una relazione specifica sull'abbattimento delle barriere architettoniche, corredata da elaborati grafici che dimostrino il rispetto delle misure prescritte. La mancata conformita al DM 236/1989 puo comportare il diniego del titolo abilitativo o la dichiarazione di inagibilita dell'immobile.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra accessibilita, visitabilita e adattabilita?
L'accessibilita garantisce la fruizione completa di tutti gli spazi da parte di persone con disabilita motoria o sensoriale. La visitabilita garantisce l'accesso almeno agli spazi di relazione (soggiorno, pranzo) e a un servizio igienico per ogni unita immobiliare. L'adattabilita richiede che gli spazi possano essere resi accessibili in futuro con interventi di modesta entita e senza opere strutturali.
L'ascensore e sempre obbligatorio negli edifici residenziali?
L'ascensore e obbligatorio negli edifici residenziali di nuova costruzione con piu di tre livelli fuori terra (incluso il piano terra). Per gli edifici fino a tre livelli e sufficiente garantire l'adattabilita, cioe predisporre il vano ascensore con le dimensioni idonee per una futura installazione. Per gli edifici esistenti senza ascensore, la L. 13/1989 prevede la possibilita di installazione anche in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie.
Si puo derogare alle dimensioni minime in caso di ristrutturazione di edifici storici?
Si, il DM 236/1989 prevede la possibilita di soluzioni alternative alle prescrizioni dimensionali per gli edifici esistenti, purche garantiscano un livello di fruibilita analogo. In caso di impossibilita tecnica dimostrata (vincoli strutturali o dimensionali insormontabili), e possibile ottenere una deroga motivata. Per gli edifici sottoposti a vincolo dei beni culturali, la deroga deve essere concordata con la Soprintendenza.