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Calcolo interessi legali

Calcola gli interessi legali su un capitale per un determinato periodo. Storico tassi e formula art. 1284 c.c. Tasso selezionabile e formula di calcolo art. 1284 c.c.

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Formula e metodo

Interessi = Capitale × Tasso × Giorni ÷ 365 Montante = Capitale + Interessi Tasso 2024: 2,5% | 2023: 5% | 2022: 1,25%

Dati: €10.000, 180 giorni, tasso 2,5%. Risultato: 10.000 × 0,025 × 180 ÷ 365 = €123,29.

Gli interessi legali

Gli interessi legali sono quelli stabiliti dalla legge (art. 1284 c.c.) e si applicano quando le parti non hanno concordato un tasso diverso. Servono a compensare il ritardo nel pagamento di somme dovute. Il tasso viene fissato annualmente con decreto ministeriale.

Formula di calcolo

Interessi = Capitale × Tasso × Giorni / 365. Montante = Capitale + Interessi. Il calcolo è a interesse semplice, non composto. Per periodi su più anni con tassi diversi, si calcola pro-rata per ciascun periodo.

Storico tassi interesse legale

2024: 2,50% (DM 29/11/2023). 2023: 5,00% (anno eccezionale per inflazione). 2022: 1,25%. 2021: 0,01%. 2020: 0,05%. 2019: 0,80%. Il tasso 2023 è stato il più alto degli ultimi 20 anni.

Quando si applicano

In assenza di accordo tra le parti: ritardi nei pagamenti, risarcimenti, restituzioni indebite, decreti ingiuntivi, liquidazioni giudiziali. Nei rapporti commerciali si applicano invece gli interessi moratori (BCE + 8%).

Domande frequenti

2,5% annuo, stabilito con DM 29/11/2023. Era 5% nel 2023 (anno eccezionale per inflazione), 1,25% nel 2022, 0,01% nel 2021.

Interessi = Capitale × Tasso × Giorni / 365. Esempio: €10.000 per 180 giorni al 2,5% = 10.000 × 0,025 × 180/365 = €123,29.

In assenza di accordo tra le parti: ritardi pagamenti, risarcimenti, restituzioni, decreti ingiuntivi. Sono il "default" previsto dal codice civile art. 1284.

Legali = art. 1284 c.c. (2,5% nel 2024). Moratori commerciali = tasso BCE + 8% (D.Lgs 231/2002), circa 12%. I moratori si applicano tra imprese.

Il Ministero dell'Economia con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.