L ✓ Vigente

L. 13/1989

Eliminazione barriere private

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Norma vigente
In vigore dal 1989
Tipo
Legge
Anno
1989
Ambito
Edilizia, Accessibilità
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Abbattimento barriereObbligatorioArt.1
Contributo stataleFino al 100%Art.9
DomandaAl ComuneArt.8

Sintesi

La Legge 13/1989 introduce l'obbligo di accessibilità per le nuove costruzioni e definisce contributi per l'eliminazione delle barriere negli edifici esistenti. Rinvia al DM 236/1989 per le prescrizioni tecniche.

Cosa prevede

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e la norma fondamentale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati in Italia. La legge stabilisce che tutti gli edifici privati di nuova costruzione, con piu di 3 livelli fuori terra, devono essere dotati di ascensore accessibile alle persone con disabilita. Per le nuove costruzioni residenziali, la legge impone il rispetto dei requisiti di accessibilita (per le parti comuni), visitabilita (per ogni unita immobiliare) e adattabilita (possibilita di modificare l'alloggio nel tempo per renderlo accessibile).

La legge rinvia al DM 236/1989 per le prescrizioni tecniche di dettaglio: dimensioni minime degli spazi, pendenze delle rampe, caratteristiche degli ascensori, dimensioni dei servizi igienici accessibili, larghezze delle porte e dei corridoi, e ogni altro requisito dimensionale e funzionale. Il DM 236/1989 definisce tre livelli di qualita dello spazio: accessibilita (fruibilita completa da parte di persone con ridotta capacita motoria o sensoriale), visitabilita (possibilita per la persona con disabilita di accedere almeno agli spazi di relazione e a un servizio igienico) e adattabilita (possibilita di trasformare lo spazio senza interventi strutturali).

La legge prevede inoltre un sistema di contributi a fondo perduto per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti. I contributi sono erogati dai Comuni, con fondi statali e regionali, e possono coprire fino al 100% della spesa per i lavori di abbattimento delle barriere (installazione di ascensori, montascale, rampe, adeguamento servizi igienici, allargamento porte). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza dall'interessato o dal tutore legale.

A chi si applica

La L. 13/1989 si applica a tutti gli edifici privati residenziali di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione che comporti la modifica degli elementi rilevanti per l'accessibilita. Sono obbligati al rispetto della legge i proprietari, i committenti, i progettisti, i direttori lavori e i costruttori. Il Comune verifica il rispetto dei requisiti di accessibilita in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio e in sede di collaudo.

Per quanto riguarda i contributi per l'eliminazione delle barriere, possono presentare domanda le persone con disabilita permanente (con certificazione ASL), i familiari conviventi e i condomini per interventi sulle parti comuni. La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno, allegando il certificato medico, il preventivo di spesa e il progetto dei lavori. Il Comune forma una graduatoria e assegna i contributi nei limiti dei fondi disponibili.

Aspetti pratici

Per le nuove costruzioni, il progettista deve allegare alla richiesta del titolo abilitativo una dichiarazione di conformita ai requisiti del DM 236/1989, specificando i livelli di accessibilita, visitabilita e adattabilita previsti per ogni unita immobiliare e per le parti comuni. Il direttore lavori deve verificare la corretta esecuzione in cantiere e il collaudatore deve accertare il rispetto dei requisiti in sede di certificazione di agibilita.

In ambito condominiale, l'installazione di un ascensore o di un montascale per l'eliminazione delle barriere architettoniche puo essere deliberata dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, del Codice Civile. In caso di inerzia dell'assemblea, il condomino con disabilita puo installare a proprie spese un montascale o un ascensore, purche non arrechi danno alle parti comuni e non pregiudichi la stabilita dell'edificio (art. 2 della L. 13/1989). La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il diritto del disabile all'installazione anche in caso di opposizione dell'assemblea.

I contributi previsti dalla L. 13/1989 sono calcolati in base alla spesa effettivamente sostenuta e al tipo di intervento: fino a 2.582,28 euro il contributo copre l'intera spesa; da 2.582,28 a 12.911,42 euro il contributo e pari al 25% della parte eccedente; da 12.911,42 a 51.645,69 euro il contributo e pari al 5% della parte eccedente. I tempi di erogazione possono essere lunghi (anche 2-3 anni) a causa della scarsita dei fondi disponibili. E consigliabile verificare anche la possibilita di accedere al Bonus Barriere Architettoniche (detrazione IRPEF del 75%) introdotto dalla Legge di Bilancio.

Domande frequenti

Qual e la differenza tra accessibilita, visitabilita e adattabilita?

L'accessibilita e il livello piu alto: consente la fruizione completa dello spazio da parte di persone con disabilita motoria o sensoriale. La visitabilita e il livello intermedio: garantisce alla persona con disabilita l'accesso agli spazi di relazione (soggiorno, sala da pranzo) e a un servizio igienico in ogni unita immobiliare. L'adattabilita e il livello base: prevede che l'alloggio possa essere reso accessibile in futuro con interventi non strutturali (ad esempio, lo spazio per un futuro ascensore o per l'allargamento delle porte).

Posso installare un montascale in condominio senza l'approvazione dell'assemblea?

Si, l'art. 2 della L. 13/1989 consente al condomino con disabilita di installare a proprie spese servoscala o dispositivi analoghi sulle parti comuni, anche senza la delibera dell'assemblea, purche l'intervento non arrechi pregiudizio alla stabilita e alla sicurezza dell'edificio. La Corte di Cassazione ha piu volte confermato questo diritto, ritenendolo prevalente sul diritto degli altri condomini al decoro architettonico o alla fruizione delle parti comuni.

Come si richiede il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Alla domanda vanno allegati: certificato medico attestante la disabilita permanente, descrizione dell'intervento da realizzare, preventivo dettagliato di spesa, e dichiarazione di non aver gia beneficiato di contributi per lo stesso intervento. Il Comune verifica la documentazione, forma una graduatoria e assegna i contributi nei limiti delle risorse disponibili.

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