L ✓ Vigente

L. 122/1989

Legge Tognoli — Parcheggi

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale

Norma vigente
In vigore dal 1989
Tipo
Legge
Anno
1989
Ambito
Urbanistica
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Parcheggi min.1 m²/10 mcArt.2
Distanze maxPertinenzaArt.9
Vincolo pertinenzialeTrascrivibileArt.9

Sintesi

La Legge 122/1989 (Legge Tognoli) impone 1 m² di parcheggio pertinenziale ogni 10 m³ di costruzione per le nuove costruzioni. Introduce procedure semplificate per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo.

Cosa prevede

La Legge 24 marzo 1989, n. 122, nota come Legge Tognoli (dal nome del Ministro dei Lavori Pubblici Carlo Tognoli), e la normativa fondamentale in materia di parcheggi pertinenziali in Italia. L'art. 2 della legge ha modificato l'art. 41-sexies della Legge Urbanistica (L. 1150/1942), imponendo che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione.

L'art. 9 della legge introduce una disciplina speciale per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno degli edifici esistenti, destinati a pertinenza delle singole unita immobiliari. Questi parcheggi possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, con una semplice autorizzazione del Sindaco (oggi sostituita dalla SCIA o dalla CILA a seconda dei casi), previa verifica delle condizioni di sicurezza e delle norme antincendio.

La legge prevede inoltre un programma triennale per la realizzazione di parcheggi pubblici nelle aree urbane maggiormente popolate, con la possibilita per i Comuni di espropriare aree per la costruzione di autosili e parcheggi multipiano. I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9 sono vincolati come pertinenza dell'unita immobiliare e non possono essere ceduti separatamente dall'immobile principale, a meno che non si tratti di parcheggi realizzati dopo la Legge 246/2005 che ha parzialmente liberalizzato la circolazione.

A chi si applica

La L. 122/1989 si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'attivita edilizia: proprietari di immobili, costruttori, progettisti e amministratori di condominio. L'obbligo di dotazione minima di parcheggi (1 mq/10 mc) riguarda le nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso: residenziale, commerciale, direzionale, industriale e ricettiva. I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici (PRG, PGT, PSC), possono prevedere standard di parcheggio piu elevati rispetto al minimo di legge.

La disciplina semplificata dell'art. 9 per i parcheggi pertinenziali interrati si applica ai proprietari di unita immobiliari in edifici esistenti che intendano dotare il proprio appartamento di un posto auto nel sottosuolo o al piano terreno dell'edificio. In ambito condominiale, la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo richiede il consenso dell'assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta del valore dell'edificio).

Aspetti pratici

Il calcolo della dotazione minima di parcheggi si effettua dividendo il volume complessivo della costruzione (espresso in metri cubi) per 10: il risultato e la superficie minima di parcheggio (in mq) che deve essere prevista. Il volume si calcola come prodotto della superficie lorda di pavimento per l'altezza lorda del piano, includendo tutte le destinazioni d'uso. Ad esempio, per un edificio residenziale di 3.000 mc, la dotazione minima di parcheggi e 300 mq.

I parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell'art. 9 godono di un vincolo di pertinenzialita che li lega all'unita immobiliare principale. La Legge 246/2005 ha modificato parzialmente questa disciplina: i parcheggi realizzati dopo il 2005 possono essere trasferiti separatamente dall'immobile principale, purche il nuovo acquirente li destini comunque a parcheggio. Per i parcheggi realizzati prima del 2005, il vincolo di pertinenzialita e inderogabile e ogni cessione separata e nulla.

Molti Comuni hanno adottato standard urbanistici per i parcheggi superiori al minimo di legge, differenziandoli per destinazione d'uso. Ad esempio, per le attivita commerciali (grandi e medie strutture di vendita) gli standard possono arrivare a 1 mq ogni 2-3 mq di superficie di vendita. Per le zone produttive, lo standard puo essere di 1 posto auto ogni 2-3 addetti. E fondamentale verificare sempre le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del proprio Comune per conoscere gli standard locali applicabili.

Domande frequenti

Posso vendere il box auto separatamente dall'appartamento?

Dipende da quando e stato realizzato il parcheggio. Se il box auto e stato realizzato ai sensi dell'art. 9 della L. 122/1989 prima del 2005, il vincolo di pertinenzialita e assoluto e la cessione separata e nulla. Se e stato realizzato dopo l'entrata in vigore della L. 246/2005, puo essere ceduto separatamente purche la destinazione a parcheggio sia mantenuta. Se il parcheggio e stato realizzato come standard urbanistico (art. 2), il vincolo e urbanistico e non privatistico, quindi la vendita separata e generalmente possibile.

Come si calcola il rapporto 1 mq ogni 10 mc?

Il volume di riferimento e il volume lordo dell'edificio, calcolato moltiplicando la superficie lorda di ogni piano per la relativa altezza lorda (comprensiva dei solai). Si includono tutti i piani fuori terra e interrati con destinazioni d'uso rilevanti. Ad esempio, per un edificio di 4 piani con superficie lorda di 200 mq per piano e altezza di 3 m per piano: volume = 200 x 3 x 4 = 2.400 mc; parcheggi minimi = 2.400 / 10 = 240 mq. Ogni posto auto standard occupa circa 12,5 mq (2,50 x 5,00 m), quindi servirebbero circa 19 posti auto.

Posso realizzare un parcheggio interrato in condominio con l'art. 9?

Si, l'art. 9 della L. 122/1989 consente di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali esistenti, anche in deroga alle norme urbanistiche. E necessaria la delibera dell'assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, del Codice Civile e la presentazione del titolo abilitativo al Comune (SCIA o Permesso di Costruire a seconda della complessita dell'intervento). Il progetto deve rispettare le norme antisismiche, antincendio e di sicurezza strutturale.

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