DM ✓ Vigente

DM 37/2008

Sicurezza impianti

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Norma vigente
In vigore dal 2008 · Ex L. 46/1990.
Tipo
Decreto Ministeriale
Anno
2008
Ambito
Sicurezza, Impianti
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Obbligo DiCoSempreArt. 7
Deposito al SUAP30 giorniArt. 7
Sanzione senza DiCo1.000-10.000 €Art. 15
Obbligo progetto gas> 35 kWArt. 5

Sintesi

Il DM 37/2008 disciplina l'installazione degli impianti all'interno degli edifici: obbligo della Dichiarazione di Conformità, requisiti delle imprese installatrici, obbligo di progetto per impianti sopra determinate soglie, sanzioni.

Cosa prevede

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (entrato in vigore il 27 marzo 2008) ha sostituito la Legge 46/1990 e il relativo regolamento DPR 447/1991 in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici. Il decreto disciplina l'installazione, la trasformazione e la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici, idrosanitari, del gas, di sollevamento, antincendio e di climatizzazione posti al servizio degli edifici.

Il fulcro del decreto e l'obbligo della Dichiarazione di Conformita (DiCo), che l'impresa installatrice deve rilasciare al committente al termine dei lavori. La DiCo attesta che l'impianto e stato realizzato a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche applicabili (norme CEI per impianti elettrici, norme UNI per impianti termici e gas). La DiCo deve essere corredata dagli allegati obbligatori previsti dal decreto: relazione con tipologia dei materiali, schema dell'impianto, riferimento alle dichiarazioni di conformita dei componenti.

Il decreto stabilisce inoltre l'obbligo di progetto da parte di un professionista abilitato (ingegnere o perito) per impianti che superano determinate soglie dimensionali. Per gli impianti elettrici il progetto e obbligatorio nelle unita immobiliari con superficie superiore a 200 m² o con potenza impegnata superiore a 6 kW; per gli impianti del gas il progetto e obbligatorio quando la portata termica complessiva supera i 35 kW.

A chi si applica

Il DM 37/2008 si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, terziaria). I soggetti obbligati sono le imprese installatrici (che devono possedere i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4), il committente o il proprietario dell'immobile (che deve affidare i lavori a imprese abilitate e conservare la DiCo), e i professionisti abilitati (che devono redigere il progetto quando previsto).

Le imprese installatrici devono essere iscritte alla Camera di Commercio per le specifiche lettere di abilitazione (dalla lettera "a" alla lettera "g") e devono disporre di un responsabile tecnico con i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto (diploma o laurea tecnica, oppure esperienza professionale documentata). La DiCo e obbligatoria anche per la manutenzione straordinaria degli impianti, mentre per la manutenzione ordinaria non e richiesta.

Aspetti pratici

La Dichiarazione di Conformita deve essere depositata presso lo Sportello Unico per le Attivita Produttive (SUAP) del Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, a cura dell'impresa installatrice. Il committente deve conservare copia della DiCo per tutta la vita dell'impianto: in caso di compravendita immobiliare, la DiCo deve essere consegnata al nuovo proprietario. L'assenza della DiCo puo comportare problemi nella stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (o della L. 46/1990 per i piu datati), qualora la DiCo non sia disponibile, il proprietario puo avvalersi della Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), redatta da un professionista abilitato che accerti la conformita dell'impianto alle norme vigenti all'epoca della sua installazione. La DiRi ha lo stesso valore legale della DiCo.

Le sanzioni per la violazione del decreto sono significative: da 1.000 a 10.000 euro per l'impresa che non rilascia la DiCo, da 100 a 1.000 euro per il committente che affida i lavori a impresa non abilitata. In ambito penale, l'installazione di impianti non a regola d'arte che causi danni a persone puo configurare il reato di lesioni colpose o omicidio colposo. E fondamentale verificare sempre che l'impresa sia abilitata per la specifica tipologia di impianto.

Domande frequenti

Quando e obbligatorio il progetto di un professionista per un impianto elettrico?

Il progetto e obbligatorio per impianti elettrici in unita immobiliari con superficie superiore a 200 m², con potenza impegnata superiore a 6 kW, in locali adibiti ad uso medico, in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (classificati secondo CEI 64-8 Sezione 751), e per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Per superfici fino a 200 m² e potenze fino a 6 kW il progetto puo essere sostituito dalla dichiarazione di conformita dell'impresa.

Cosa fare se non si dispone della DiCo per un impianto esistente?

Se la Dichiarazione di Conformita non e reperibile (impianti vecchi, smarrimento del documento), il proprietario puo far redigere una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) da un professionista abilitato iscritto all'albo. Il professionista verifichera che l'impianto sia conforme alle norme tecniche vigenti al momento della sua realizzazione e rilascera la DiRi, che sostituisce a tutti gli effetti la DiCo mancante.

La DiCo e necessaria anche per piccoli interventi sull'impianto?

La DiCo e obbligatoria per tutti gli interventi di installazione, trasformazione e manutenzione straordinaria degli impianti. Non e richiesta per la manutenzione ordinaria (sostituzione di prese, interruttori, lampade) che non modifica la struttura dell'impianto. Tuttavia, la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria puo essere sottile: in caso di dubbio, e sempre consigliabile richiedere la DiCo all'impresa.

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