DLgs ✓ Vigente

D.Lgs 81/2008

Testo Unico Sicurezza Lavoro

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Norma vigente
In vigore dal 2008
Tipo
Decreto Legislativo
Anno
2008
Ambito
Sicurezza
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
DVR obbligatorioTutti i datoriArt.17
Formazione minima8/12/16 oreArt.37
DPI obbligatoriValutazione rischiArt.77

Sintesi

Il D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) disciplina la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: valutazione dei rischi, formazione, DPI, cantieri temporanei e mobili, impianti, agenti chimici e fisici.

Cosa prevede

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e la normativa fondamentale che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Il decreto si compone di 13 Titoli e 52 Allegati, che coprono ogni aspetto della prevenzione: dalla valutazione dei rischi alla formazione dei lavoratori, dalla gestione dei cantieri temporanei e mobili alla protezione da agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni.

Il pilastro del sistema e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che il datore di lavoro e obbligato a redigere (art. 17) e che non puo essere delegato. Il DVR deve identificare tutti i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e definire le misure di prevenzione e protezione adottate. Il documento deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, nella normativa o a seguito di infortuni significativi.

Il decreto definisce le figure chiave del sistema di prevenzione: il datore di lavoro (responsabile ultimo della sicurezza), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (per la sorveglianza sanitaria), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e i preposti e dirigenti. Ciascuna figura ha obblighi specifici, la cui violazione e penalmente sanzionata con arresto e/o ammenda.

A chi si applica

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attivita, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di lavoratori: subordinati, autonomi, parasubordinati, tirocinanti, apprendisti, volontari e lavoratori a progetto. Si applica anche ai lavoratori distaccati, ai lavoratori interinali e ai soci lavoratori di cooperative. L'unica eccezione riguarda gli addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali si applicano solo alcune disposizioni generali.

Il campo di applicazione comprende ogni luogo di lavoro: uffici, fabbriche, cantieri edili, laboratori, magazzini, strutture sanitarie, scuole, esercizi commerciali, studi professionali, e qualsiasi altro ambiente in cui si svolga un'attivita lavorativa. Per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV), si applicano disposizioni specifiche che prevedono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e le figure del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE).

Aspetti pratici

La formazione dei lavoratori (art. 37) e articolata su tre livelli: formazione generale (4 ore, uguale per tutti), formazione specifica (4, 8 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell'attivita: basso, medio, alto) e aggiornamento periodico (6 ore ogni 5 anni). I preposti devono seguire un corso aggiuntivo di 8 ore con aggiornamento biennale. Il RSPP datore di lavoro deve seguire corsi di 16, 32 o 48 ore a seconda del rischio. La formazione deve essere svolta in orario di lavoro e a carico del datore di lavoro.

Per i cantieri edili (Titolo IV), quando sono presenti piu imprese esecutrici (anche non contemporaneamente), il committente deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il CSP redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera; il CSE verifica l'applicazione del PSC in cantiere. Ogni impresa esecutrice deve redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). La notifica preliminare all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro e obbligatoria per cantieri con piu di 200 uomini-giorno o con piu imprese.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 sono di tipo penale (arresto e ammenda) per le violazioni piu gravi e di tipo amministrativo per quelle minori. La mancata redazione del DVR e punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata formazione dei lavoratori e punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.474 a 6.388 euro. In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro puo essere chiamato a rispondere penalmente per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con pene significativamente aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Domande frequenti

Il DVR e obbligatorio anche per le piccole imprese?

Si, il DVR e obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro puo redigere il DVR con procedure standardizzate (art. 29, comma 5), utilizzando modelli semplificati definiti con decreto ministeriale. Per le imprese fino a 5 dipendenti, e possibile autocertificare la valutazione dei rischi solo in via temporanea. Il DVR deve essere sempre disponibile in azienda e aggiornato.

Chi puo svolgere il ruolo di RSPP?

Il datore di lavoro puo svolgere direttamente il ruolo di RSPP nelle aziende fino a 5 lavoratori (settore artigianale, industriale, agricolo, zootecnico e della pesca), fino a 20 lavoratori (settore servizi), e fino a 200 lavoratori (altri settori), previo superamento di un apposito corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda del rischio. In alternativa, il datore di lavoro nomina un RSPP esterno o interno dotato dei requisiti di cui all'art. 32 (laurea specifica o diploma con esperienza e formazione integrativa).

Quando e obbligatorio il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono obbligatori quando nel cantiere sono previste piu imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Il CSP viene nominato dal committente nella fase di progetto dell'opera, mentre il CSE viene nominato prima dell'inizio dei lavori. Entrambi devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (laurea e 120 ore di corso specifico, oppure diploma e 120 ore di corso con esperienza professionale).

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