L ✓ Vigente

L. 10/1991

Risparmio energetico edifici

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Norma vigente
In vigore dal 1991
Tipo
Legge
Anno
1991
Ambito
Energia, Termotecnica
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Zone climaticheA-F (gradi giorno)Art. 2
Relazione tecnica (ex art. 28)ObbligatoriaArt. 28

Sintesi

La L. 10/1991 è la prima legge organica italiana sul risparmio energetico. Ha introdotto la classificazione in zone climatiche (A-F), l'obbligo della relazione tecnica ex art. 28 per nuove costruzioni e ristrutturazioni, e i primi requisiti di isolamento. Parzialmente abrogata dal D.Lgs. 192/2005, resta vigente per le zone climatiche e la relazione tecnica.

Cosa prevede

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e la prima normativa organica italiana sul risparmio energetico negli edifici. Emanata in attuazione del Piano Energetico Nazionale, la legge stabilisce i principi fondamentali per l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il suo ambito di applicazione comprende gli edifici di tutte le destinazioni d'uso: residenziali, commerciali, industriali, pubblici e agricoli.

L'aspetto piu rilevante e tuttora vigente della legge e la classificazione del territorio nazionale in sei zone climatiche (dalla A alla F), basate sui gradi giorno (GG) della localita. La zona A comprende i comuni con GG inferiori a 600, la zona B da 600 a 900, la zona C da 901 a 1.400, la zona D da 1.401 a 2.100, la zona E da 2.101 a 3.000 e la zona F i comuni con GG superiori a 3.000. Questa classificazione determina i periodi di accensione degli impianti termici, le ore giornaliere di funzionamento e i requisiti minimi di isolamento dell'involucro.

La legge ha inoltre introdotto l'obbligo della relazione tecnica (ex art. 28, oggi art. 8 del D.Lgs. 192/2005) che deve accompagnare i progetti di nuova costruzione, ristrutturazione importante e ampliamento, dimostrando il rispetto dei requisiti di prestazione energetica. La relazione, redatta da un progettista abilitato, deve essere depositata presso il Comune contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo e deve contenere i calcoli termotecnici, le verifiche dei requisiti minimi e le specifiche tecniche dei materiali e degli impianti.

A chi si applica

La L. 10/1991 si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione che comporti la modifica dell'involucro edilizio o degli impianti termici. Sono coinvolti proprietari, committenti, progettisti (ingegneri, architetti, periti), direttori lavori, costruttori e certificatori energetici. Le Regioni hanno competenza in materia di controllo e vigilanza sull'applicazione della legge.

Le disposizioni si applicano a tutti gli edifici con impianto termico di climatizzazione: residenze, uffici, scuole, ospedali, alberghi, edifici commerciali e industriali. Sono esclusi gli edifici isolati con superficie utile inferiore a 50 mq, gli edifici industriali riscaldati per esigenze produttive, i fabbricati agricoli non residenziali, e gli edifici di culto. La norma ha avuto un impatto fondamentale sulla progettazione edilizia italiana, introducendo per la prima volta l'obbligo di calcoli termotecnici e di isolamento delle strutture opache e trasparenti.

Aspetti pratici

La relazione tecnica ex art. 28 (oggi disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e dal DM 26/06/2015 "Requisiti minimi") deve contenere: la descrizione dell'edificio e del sito, il calcolo dei fabbisogni energetici per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, la verifica dei requisiti minimi (trasmittanza delle strutture opache e trasparenti, rendimento degli impianti, indice di prestazione energetica globale), e le specifiche tecniche dei materiali isolanti e degli impianti.

La zona climatica del comune determina parametri fondamentali per la progettazione: i valori limite di trasmittanza termica U delle strutture opache e trasparenti (definiti dal DM 26/06/2015), il periodo e le ore giornaliere di accensione del riscaldamento, e l'obbligo o meno di verifica della prestazione estiva dell'involucro. Ad esempio, nella zona E (che comprende la maggior parte dei comuni del Nord Italia) il riscaldamento puo funzionare dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere.

Dal punto di vista delle sanzioni, la mancata presentazione della relazione tecnica comporta l'invalidita del titolo abilitativo edilizio. Il progettista che attesta falsamente il rispetto dei requisiti e soggetto a responsabilita professionale e, nei casi piu gravi, a sanzioni penali. Le Regioni possono istituire organismi di controllo e ispezione che verificano a campione la correttezza delle relazioni tecniche depositate e la corrispondenza tra progetto e opera realizzata.

Domande frequenti

La L. 10/1991 e ancora in vigore?

Si, la L. 10/1991 e ancora parzialmente vigente. Le disposizioni sulla classificazione in zone climatiche, sulla relazione tecnica e sui principi generali del risparmio energetico restano in vigore. Tuttavia, i requisiti tecnici specifici (valori limite di trasmittanza, rendimenti degli impianti, indici di prestazione energetica) sono stati sostituiti e aggiornati dal D.Lgs. 192/2005 e dai successivi decreti attuativi, in particolare dal DM 26 giugno 2015 ("Requisiti minimi").

Come si determina la zona climatica del mio comune?

La zona climatica e determinata dai gradi giorno (GG) della localita, calcolati come somma delle differenze positive tra la temperatura convenzionale di riferimento (20°C) e la temperatura media giornaliera esterna, estesa a tutti i giorni del periodo di riscaldamento. L'elenco completo dei comuni con i relativi gradi giorno e contenuto nel DPR 412/1993 (Allegato A) e successivi aggiornamenti. Generalmente, i comuni costieri del Sud rientrano nelle zone A-B, il Centro Italia nella zona C-D, e il Nord nella zona E-F.

Quando e obbligatoria la relazione tecnica ex art. 28?

La relazione tecnica e obbligatoria per tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di primo e secondo livello, e riqualificazione energetica. Deve essere depositata presso il Comune contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo (CILA, SCIA o Permesso di Costruire). La relazione deve essere firmata da un progettista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) e deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26/06/2015.

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