DPR 74/2013
Esercizio impianti termici
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| T max riscaldamento | 20°C (+2° tolleranza) | Art. 3 |
| T max raffrescamento | 26°C (-2° tolleranza) | Art. 3 |
| Controllo caldaia <100 kW | Ogni 2 anni (gas) | All. A |
| Controllo caldaia >100 kW | Ogni anno | All. A |
| Sanzione mancato controllo | 500-3.000 € | Art. 11 |
Sintesi
Il DPR 74/2013 regola l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici: temperature limite degli ambienti (20°C in inverno, 26°C in estate), cadenze dei controlli di efficienza energetica, responsabilità del terzo responsabile, e sanzioni per inadempienza. Definisce anche le cadenze delle ispezioni da parte degli enti locali.
Cosa prevede
Il DPR 74/2013 definisce i criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Il decreto attua le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia e recepisce le direttive europee sull'efficienza energetica degli edifici.
Le temperature massime consentite negli ambienti riscaldati sono fissate a 20°C con tolleranza di +2°C per gli edifici residenziali, uffici e assimilati (categoria E.1-E.7), e a 18°C con tolleranza di +2°C per gli edifici industriali e artigianali (categoria E.8). Per il raffrescamento estivo, la temperatura non puo scendere sotto i 26°C con tolleranza di -2°C. Queste limitazioni si applicano durante l'orario di funzionamento degli impianti, che e regolato dalla zona climatica (da A a F) con durate giornaliere e periodi di accensione definiti.
Il decreto stabilisce le cadenze obbligatorie dei controlli di efficienza energetica, differenziate per tipo di generatore e potenzialita. Per le caldaie a gas con potenza inferiore a 100 kW, il controllo e previsto ogni 2 anni; per quelle a combustibile liquido o solido e per le caldaie con potenza superiore a 100 kW, ogni anno. Per le pompe di calore e per i condizionatori, le cadenze variano in base alla potenzialita e al tipo di fluido frigorigeno. Al termine di ogni controllo, il manutentore compila il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato al libretto di impianto) e lo trasmette all'ente competente.
A chi si applica
Il DPR 74/2013 si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria installati in edifici di qualsiasi destinazione d'uso. Il responsabile dell'impianto e generalmente il proprietario dell'immobile o, nel caso di condomini con impianto centralizzato, l'amministratore di condominio. Il responsabile puo delegare la gestione a un terzo responsabile, cioe un'impresa qualificata che assume formalmente la responsabilita dell'esercizio, della manutenzione e dei controlli.
Sono coinvolti anche i manutentori (imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008), che effettuano i controlli di efficienza energetica e compilano i rapporti, e gli ispettori degli enti locali (Province, Citta metropolitane o Regioni) che eseguono le ispezioni a campione per verificare il rispetto delle norme. I costruttori e installatori di impianti termici sono tenuti a consegnare al committente il libretto di impianto e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
Aspetti pratici
Ogni impianto termico deve essere dotato del libretto di impianto (modello definito dal DM 10/02/2014), che raccoglie i dati tecnici dell'impianto, le registrazioni degli interventi di manutenzione e i rapporti di controllo di efficienza energetica. Il libretto deve essere conservato presso l'impianto e reso disponibile in caso di ispezione. Dal 2014 il libretto e anche in formato digitale, registrato nel catasto regionale degli impianti termici.
Il controllo di efficienza energetica comprende: la verifica del rendimento di combustione (che deve essere almeno pari ai valori minimi fissati dall'Allegato A al DPR 74/2013), la misura delle emissioni in atmosfera (CO, CO2, indice di fumosita per combustibili liquidi), il controllo della temperatura dei fumi, il verifiche della tenuta del circuito di combustione e dell'impianto di scarico fumi. Se il rendimento risulta inferiore ai limiti, il manutentore deve indicare gli interventi necessari per il ripristino dell'efficienza.
Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi vanno da 500 a 3.000 euro per il responsabile dell'impianto che non effettua i controlli periodici o non mantiene il libretto aggiornato. Per l'installatore o manutentore che non compila o non trasmette il rapporto di efficienza energetica, le sanzioni vanno da 1.000 a 6.000 euro. Le ispezioni degli enti locali possono essere programmate o a campione, con priorita per gli impianti piu vecchi, piu potenti o per quelli che non risultano in regola con i controlli periodici.
Domande frequenti
Ogni quanto devo far controllare la caldaia?
Per le caldaie a gas metano o GPL con potenza inferiore a 100 kW, il controllo di efficienza energetica e previsto ogni 2 anni. Per le caldaie a combustibile liquido (gasolio) o con potenza superiore a 100 kW, il controllo e annuale. Per le pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW, il controllo e ogni 4 anni. Attenzione: la manutenzione ordinaria (pulizia, verifica funzionamento) puo avere cadenze diverse, indicate dal costruttore nel libretto di istruzioni.
Chi e il terzo responsabile e quando e obbligatorio?
Il terzo responsabile e un'impresa qualificata a cui il proprietario o l'amministratore di condominio delega la responsabilita dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. La nomina e obbligatoria per gli impianti con potenza superiore a 350 kW. Per gli impianti di potenza inferiore, la nomina e facoltativa ma consigliata per i condomini con impianto centralizzato. Il terzo responsabile deve possedere i requisiti di abilitazione previsti dal DM 37/2008.
Posso tenere il riscaldamento a piu di 20°C?
No, la normativa prevede un limite massimo di 20°C con tolleranza di +2°C (quindi effettivamente 22°C) per gli ambienti residenziali, uffici e assimilati. Il superamento di tale limite costituisce un illecito amministrativo sanzionabile dall'ente locale competente. Fanno eccezione gli edifici adibiti ad attivita industriali e artigianali, per i quali il limite e 18°C (+2°C di tolleranza), e le strutture sanitarie, per le quali possono essere previste temperature superiori su indicazione medica.