DPR ✓ Vigente

DPR 151/2011

Regolamento prevenzione incendi

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Norma vigente
In vigore dal 2011
Tipo
Decreto del Presidente della Repubblica
Anno
2011
Ambito
Sicurezza, Edilizia
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Categoria ASCIA sempliceAllegato I
Categoria BValutazione progetto + SCIAAllegato I
Categoria CValutazione + CPIAllegato I
Attività soggette80Allegato I

Sintesi

Il DPR 151/2011 classifica 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco in tre categorie: A (SCIA semplice), B (valutazione del progetto + SCIA), C (valutazione del progetto + sopralluogo con rilascio CPI). Ha sostituito il vecchio elenco del DM 16/02/1982 semplificando le procedure.

Cosa prevede

Il DPR 151/2011 ha riformato profondamente il sistema dei procedimenti di prevenzione incendi, introducendo un approccio semplificato basato sulla classificazione delle attivita in tre categorie di rischio. L'Allegato I elenca 80 attivita soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, suddivise in categorie A, B e C in base alla complessita, alle dimensioni e al livello di rischio incendio.

Per le attivita di Categoria A (a basso rischio), e sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corredata dalla documentazione tecnica prevista. Non e richiesta la valutazione preventiva del progetto. Per le attivita di Categoria B (a medio rischio), e necessario ottenere prima la valutazione favorevole del progetto antincendio da parte dei VVF, e successivamente presentare la SCIA a lavori ultimati. Per le attivita di Categoria C (ad alto rischio), oltre alla valutazione del progetto e alla SCIA, e previsto un sopralluogo obbligatorio dei VVF con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Il decreto ha introdotto anche il rinnovo periodico: ogni 5 anni il titolare dell'attivita deve presentare un'attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio, dichiarando che le condizioni di sicurezza non sono mutate. Per le attivita di categoria A, il rinnovo avviene tramite semplice attestazione; per le categorie B e C, l'attestazione deve essere accompagnata da apposita documentazione tecnica e, per la categoria C, da un nuovo sopralluogo.

A chi si applica

Il DPR 151/2011 si applica ai titolari di tutte le attivita elencate nell'Allegato I, che comprendono tra le altre: stabilimenti industriali, depositi di materiali combustibili e infiammabili, autorimesse con piu di 9 posti auto, alberghi con oltre 25 posti letto, scuole con oltre 100 persone, ospedali, centri commerciali, edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri, impianti di produzione di calore con potenzialita superiore a 116 kW, e molte altre tipologie.

Sono coinvolti nel processo i titolari delle attivita (che hanno l'obbligo di presentare la documentazione), i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (che redigono i progetti e asseverano la conformita), e i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (che valutano i progetti ed effettuano i sopralluoghi). Il responsabile dell'attivita ha l'obbligo di mantenere le condizioni di sicurezza nel tempo e di aggiornare la documentazione in caso di modifiche.

Aspetti pratici

La procedura per le attivita di categoria A e la piu snella: il professionista antincendio redige la documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici, certificazioni dei materiali e degli impianti) e il titolare presenta la SCIA al Comando VVF competente. L'attivita puo iniziare immediatamente dopo la presentazione. I VVF hanno 60 giorni per effettuare eventuali controlli a campione.

Per le attivita di categoria B e C, il primo passo e la presentazione del progetto ai VVF per la valutazione. Il Comando ha 60 giorni per esprimersi (prorogabili a 120 per progetti particolarmente complessi). Ottenuto il parere favorevole, si realizzano i lavori e al termine si presenta la SCIA con la documentazione a consuntivo. Per la categoria C, i VVF effettuano il sopralluogo entro 60 giorni e rilasciano il CPI.

I costi del servizio sono stabiliti dal DM 14/03/2012 e dipendono dalla tipologia di attivita e dalla categoria. La valutazione del progetto per attivita di categoria B e C ha un costo che varia da circa 150 a oltre 1.000 euro, a seconda della complessita. La SCIA ha un costo fisso di circa 30 euro. Il professionista antincendio deve essere un ingegnere, architetto, geometra, perito industriale o altro tecnico abilitato, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno previo superamento dell'esame di idoneita (80 ore di corso).

Domande frequenti

Come si determina la categoria (A, B o C) della mia attivita?

La categoria dipende dalla tipologia di attivita e dalle sue dimensioni (superficie, capienza, potenzialita). L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca tutte le 80 attivita soggette, indicando per ciascuna le soglie dimensionali che determinano l'appartenenza alla categoria A, B o C. Ad esempio, un'autorimessa con 9-50 posti auto e in categoria A, con 50-300 posti in categoria B, oltre 300 in categoria C.

Ogni quanto va rinnovata la documentazione antincendio?

L'attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio deve essere presentata ogni 5 anni dalla data di rilascio del CPI o di presentazione della SCIA. Il rinnovo serve a dichiarare che le condizioni di sicurezza sono invariate. La mancata presentazione del rinnovo comporta sanzioni amministrative e, nei casi piu gravi, la sospensione dell'attivita.

Cosa succede se modifico un'attivita gia autorizzata?

Se la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e necessario presentare un nuovo progetto ai VVF e ripetere il procedimento autorizzativo. Se la modifica non comporta aggravio (ad esempio, una semplice variazione di lay-out senza aumento delle persone o dei carichi d'incendio), e sufficiente annotarla nella documentazione aziendale e comunicarla in occasione del rinnovo periodico.

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