DM 26/6/2015
Requisiti minimi energetici
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| U parete zona E (2021) | 0,26 W/m²K | Appendice A |
| U finestra zona E | 1,40 W/m²K | Appendice A |
| U copertura zona E | 0,22 W/m²K | Appendice A |
| U pavimento zona E | 0,26 W/m²K | Appendice A |
| Edificio di riferimento | Obbligatorio | Art. 3 |
Sintesi
Il DM 26/6/2015 (Decreto Requisiti Minimi) è il decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005. Definisce le trasmittanze limite per zona climatica, il metodo dell'edificio di riferimento, e le verifiche obbligatorie per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti. Un aggiornamento (DM 28/10/2025) entrerà in vigore il 3 giugno 2026 con nuovi requisiti sui ponti termici.
Cosa prevede
Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, noto come "Decreto Requisiti Minimi", e il principale decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005 in materia di prestazione energetica degli edifici. Il decreto definisce le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, stabilisce i requisiti minimi di prestazione e introduce il concetto di edificio di riferimento come metodo di verifica. Si tratta di uno dei tre decreti interministeriali del 26 giugno 2015 (insieme ai decreti sulle Linee guida APE e sulla Relazione tecnica).
Il decreto fissa i valori limite di trasmittanza termica per le diverse componenti dell'involucro edilizio (pareti opache, coperture, pavimenti, serramenti) in funzione della zona climatica (da A a F). I valori sono stati inaspriti in due scaglioni: dal 1 ottobre 2015 e dal 1 gennaio 2021 (requisiti "nZEB" per gli edifici a energia quasi zero). Ad esempio, per la zona climatica E i limiti 2021 sono: U pareti 0,26 W/m²K, U copertura 0,22 W/m²K, U pavimento 0,26 W/m²K, U finestre 1,40 W/m²K.
Il metodo dell'edificio di riferimento prevede che le prestazioni dell'edificio di progetto vengano confrontate con quelle di un edificio virtuale identico per geometria, orientamento e destinazione d'uso, ma dotato di componenti con caratteristiche termiche pari ai valori limite tabellati. L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio di progetto (EPgl,nren) non deve superare quello dell'edificio di riferimento.
A chi si applica
Il DM 26/6/2015 si applica a tutte le categorie di edifici, pubblici e privati, in caso di: nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello (intervento che interessa oltre il 50% dell'involucro e l'impianto termico), ristrutturazione importante di secondo livello (intervento su oltre il 25% dell'involucro), e riqualificazione energetica (interventi su singoli componenti). Per ciascuna tipologia di intervento il decreto prevede requisiti differenziati.
Sono tenuti al rispetto del decreto i progettisti (che devono redigere la relazione tecnica ex art. 28 L. 10/1991), i direttori dei lavori (che devono attestare la conformita dell'opera al progetto), i costruttori e i certificatori energetici. Gli edifici pubblici di nuova costruzione sono stati soggetti ai requisiti nZEB gia dal 1 gennaio 2019, con due anni di anticipo rispetto agli edifici privati.
Aspetti pratici
Per la verifica dei requisiti minimi occorre utilizzare un software di calcolo certificato conforme alle norme UNI/TS 11300 (parti 1-6) e alla UNI EN ISO 52016. Il progettista deve predisporre la relazione tecnica (ex Legge 10) che dimostra il rispetto dei requisiti per ogni componente dell'involucro e per l'impianto termico. La relazione va depositata presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune contestualmente alla pratica edilizia.
Nella progettazione pratica, occorre prestare particolare attenzione alla verifica della condensa interstiziale (metodo di Glaser o simulazione dinamica), al rispetto del fattore di trasmissione solare totale dei serramenti (ggl+sh), e alla verifica del parametro H'T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie disperdente). Quest'ultimo parametro, introdotto dal decreto, limita le dispersioni complessive dell'involucro.
Per gli interventi di riqualificazione energetica che accedono alle detrazioni fiscali (Ecobonus, Superbonus), il rispetto dei valori limite di trasmittanza del DM 26/6/2015 e un prerequisito. I valori limite per le detrazioni sono riportati nel DM 6/8/2020 ("Decreto Asseverazioni") e in alcuni casi sono piu restrittivi di quelli del Decreto Requisiti Minimi. Si consiglia di verificare sempre entrambi i riferimenti normativi prima di procedere con la progettazione dell'intervento.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello?
La ristrutturazione importante di primo livello riguarda interventi che interessano piu del 50% della superficie disperdente lorda complessiva e includono anche la ristrutturazione dell'impianto termico. In questo caso si applicano i requisiti come per un edificio nuovo. La ristrutturazione di secondo livello interessa una superficie compresa tra il 25% e il 50% dell'involucro: si verificano solo i requisiti dei componenti edilizi e degli impianti oggetto di intervento.
Cosa si intende per edificio nZEB (a energia quasi zero)?
Un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building) e un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura significativa da fonti rinnovabili. Dal 1 gennaio 2021 tutti i nuovi edifici privati devono rispettare i requisiti nZEB, che corrispondono ai valori limite piu restrittivi indicati nell'Appendice A del DM 26/6/2015.
Come influisce la zona climatica sui requisiti minimi?
L'Italia e suddivisa in sei zone climatiche (da A a F) in base ai gradi giorno della localita. I requisiti di trasmittanza diventano piu severi all'aumentare della zona climatica: ad esempio, il limite U per le pareti opache passa da 0,43 W/m²K in zona A-B a 0,26 W/m²K in zona E e 0,24 W/m²K in zona F. La zona climatica del Comune si verifica nel DPR 412/1993 o nelle tabelle regionali aggiornate.