DLgs ✓ Vigente

D.Lgs. 192/2005

Prestazione energetica edifici

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Norma vigente
In vigore dal 2005
Tipo
Decreto Legislativo
Anno
2005
Ambito
Energia, Termotecnica, Edilizia
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Zone climaticheA, B, C, D, E, FAllegato A
Obbligo APEVendita e locazioneArt. 6
Sanzione mancato APE3.000-18.000 €Art. 15
Classificazione energeticaA4-GAllegato 1

Sintesi

Il D.Lgs. 192/2005 è il decreto quadro per la prestazione energetica degli edifici in Italia. Definisce le metodologie di calcolo, i requisiti minimi, l'obbligo di certificazione APE per vendita e locazione, e le ispezioni degli impianti. Più volte modificato, da ultimo dal D.Lgs. 48/2020 che ha recepito la Direttiva EPBD 2018/844.

Cosa prevede

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 costituisce il quadro normativo di riferimento per la prestazione energetica degli edifici in Italia, recependo la Direttiva europea 2002/91/CE (EPBD). Il decreto definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi di efficienza energetica per edifici nuovi e ristrutturati, e l'obbligo di certificazione energetica (APE - Attestato di Prestazione Energetica) in caso di costruzione, vendita o locazione di immobili.

Il decreto introduce la classificazione energetica degli edifici su una scala da A4 (massima efficienza) a G (minima efficienza), basata sull'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) espresso in kWh/m2 per anno. I requisiti minimi sono differenziati per zona climatica (da A a F, in base ai gradi giorno della localita) e riguardano la trasmittanza termica dell'involucro (pareti, coperture, pavimenti, infissi), il rendimento degli impianti di climatizzazione, e la produzione di acqua calda sanitaria.

Il decreto e stato piu volte modificato e integrato, in particolare dal D.Lgs. 311/2006, dal D.P.R. 59/2009, dal D.M. 26 giugno 2015 (requisiti minimi), dal D.Lgs. 48/2020 (recepimento EPBD 2018/844) e dal D.Lgs. 48/2023. Questi aggiornamenti hanno progressivamente innalzato i requisiti minimi, introdotto l'obbligo di edifici a energia quasi zero (nZEB) per le nuove costruzioni, e rafforzato il sistema di ispezione degli impianti termici.

A chi si applica

Il D.Lgs. 192/2005 si applica a proprietari di immobili, costruttori, progettisti (architetti, ingegneri, periti), certificatori energetici, installatori di impianti termici e amministratori di condominio. L'obbligo di dotazione dell'APE riguarda tutti gli edifici in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante, vendita o nuova locazione, con poche eccezioni (fabbricati rurali non abitativi, edifici industriali riscaldati per esigenze di processo, edifici isolati con superficie inferiore a 50 m2).

Le ispezioni periodiche degli impianti termici sono obbligatorie per tutti i responsabili degli impianti (proprietari o terzi responsabili): ogni 2 anni per le caldaie a combustibile solido e liquido, ogni 4 anni per quelle a gas e per le pompe di calore. I comuni con piu di 40.000 abitanti e le province devono organizzare campagne di ispezione a campione sugli impianti termici del proprio territorio.

Aspetti pratici

L'APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato (iscritto negli elenchi regionali) e depositato nel catasto energetico regionale. Il costo medio per un appartamento varia tra 100 e 300 euro. L'APE ha validita di 10 anni, a condizione che vengano effettuate regolarmente le manutenzioni e le ispezioni degli impianti termici; in caso contrario, l'attestato decade al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e prevista la prima ispezione non effettuata.

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti, il progettista deve verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi"), che fissa i limiti di trasmittanza termica per ogni componente dell'involucro in funzione della zona climatica, il rendimento globale medio stagionale dell'impianto, e l'obbligo di copertura da fonti rinnovabili (in coordinamento con il D.Lgs. 28/2011). La relazione tecnica (ex legge 10/91) deve essere depositata al Comune contestualmente alla pratica edilizia.

In caso di vendita o locazione senza APE, il venditore o il locatore rischia una sanzione da 3.000 a 18.000 euro (vendita) o da 1.000 a 4.000 euro (locazione). Il notaio e tenuto a verificare la presenza dell'APE nell'atto e a dichiarare che l'acquirente ne ha preso visione. Per i contratti di locazione, l'APE deve essere allegato in copia e il suo numero identificativo riportato nell'annuncio commerciale.

Domande frequenti

Quando e obbligatorio l'APE?

L'APE e obbligatorio in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante (che interessa piu del 25% della superficie disperdente), vendita (compravendita a titolo oneroso), nuova locazione di un intero immobile, e per l'accesso ai bonus fiscali per interventi di riqualificazione energetica. Deve essere presente anche negli annunci immobiliari di vendita e locazione, con indicazione della classe energetica e dell'indice di prestazione.

Quanto dura l'APE e quando decade?

L'APE ha validita di 10 anni dalla data di registrazione nel catasto energetico regionale. Tuttavia, decade automaticamente se non vengono rispettati gli obblighi di manutenzione e ispezione degli impianti termici: in tal caso, l'APE perde validita al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della mancata ispezione. In caso di interventi di ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica, e necessario redigere un nuovo APE.

Quali sono le zone climatiche in Italia e come influenzano i requisiti?

L'Italia e suddivisa in 6 zone climatiche (da A a F) in base ai gradi giorno (GG) della localita: zona A (GG inferiore a 600), B (600-900), C (900-1400), D (1400-2100), E (2100-3000), F (oltre 3000). Le zone piu fredde (E e F, che comprendono gran parte del Nord Italia e le aree montane) hanno requisiti piu stringenti di trasmittanza termica dell'involucro e periodi di accensione degli impianti piu lunghi.

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