D.L. 34/2020
Decreto Rilancio — Superbonus
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio)
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Superbonus originario | 110% | Art. 119 |
| Superbonus 2024 condomini | 70% | Art. 119 |
| Superbonus 2025 residuo | 65% | Art. 119 |
| Cessione crediti | Bloccata dal 17/2/2023 | Art. 121 |
| Bonus barriere 75% | Art. 119-ter | Art. 119-ter |
Sintesi
Il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus 110% (art. 119) per interventi di efficienza energetica e antisismici, e il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura (art. 121). Le aliquote sono scese progressivamente: 90% nel 2023, 70% nel 2024, 65% nel 2025. La cessione del credito è stata bloccata dal D.L. 11/2023.
Cosa prevede
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto all'articolo 119 il Superbonus, inizialmente con aliquota al 110%, per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico sugli edifici. Gli interventi "trainanti" comprendono l'isolamento termico delle superfici opache (cappotto termico), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore o a condensazione, e gli interventi antisismici. A questi si aggiungono interventi "trainati" come la sostituzione degli infissi, l'installazione di schermature solari, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L'articolo 121 del decreto ha introdotto il meccanismo della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, che ha permesso ai contribuenti di monetizzare immediatamente la detrazione fiscale, trasferendola a banche, intermediari finanziari o altri soggetti. Questo meccanismo, inizialmente pensato per rendere accessibile il bonus anche ai soggetti incapienti, ha generato un mercato dei crediti fiscali senza precedenti nel sistema italiano.
Le aliquote del Superbonus sono state progressivamente ridotte dalle leggi di bilancio successive: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (per i condomini con delibera e CILAS entro il 2022), 90% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025. Il D.L. 11/2023 ha poi bloccato la possibilita di cessione del credito e sconto in fattura per i nuovi interventi a partire dal 17 febbraio 2023.
A chi si applica
Il Superbonus si applica a condomini, persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attivita d'impresa) per interventi su unita immobiliari, Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprieta indivisa, enti del Terzo Settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), e associazioni e societa sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi). Le unifamiliari hanno beneficiato del bonus con scadenze specifiche e piu restrittive.
Gli edifici interessati devono essere esistenti (escluse le nuove costruzioni), dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile, e devono conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento della classe piu alta) attestato dall'APE ante e post intervento. Per il Sismabonus 110%, l'edificio deve trovarsi in zona sismica 1, 2 o 3.
Aspetti pratici
Per accedere al Superbonus occorre rispettare una precisa sequenza operativa: diagnosi energetica iniziale con redazione dell'APE ante operam, progetto degli interventi con computo metrico basato sui prezzari DEI o regionali, asseverazione di congruita delle spese da parte di un tecnico abilitato, presentazione della CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) al Comune, e visto di conformita fiscale rilasciato da un commercialista o CAF.
I massimali di spesa variano per tipologia di intervento: 50.000 euro per il cappotto termico su unifamiliari, 40.000 euro per unita (fino a 8 unita) nei condomini per l'isolamento, 30.000 euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione nei condomini, 48.000 euro per il fotovoltaico (con limite di 2.400 euro/kW). Il superamento dei massimali comporta l'indetraibilita della quota eccedente.
Nella pratica, e fondamentale che il tecnico asseveratore verifichi la congruita dei costi con i prezzari vigenti e che l'impresa esecutrice sia qualificata (con SOA per lavori sopra i 516.000 euro). La comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, e la documentazione (fatture, bonifici parlanti, attestazioni) deve essere conservata per tutto il periodo di accertamento fiscale (fino a 10 anni dalla fine della detrazione).
Domande frequenti
Il Superbonus 110% e ancora disponibile?
L'aliquota del 110% e ormai esaurita per la maggior parte dei beneficiari. Per il 2024 l'aliquota e stata del 70% (solo condomini e edifici da 2 a 4 unita), e per il 2025 e scesa al 65% con limitazioni stringenti. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono piu disponibili per i nuovi interventi dal 17 febbraio 2023.
Quali interventi danno diritto al Superbonus?
Gli interventi trainanti sono: isolamento termico (cappotto) sulle superfici opache per almeno il 25% della superficie disperdente, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza, e interventi antisismici. Agganciati ai trainanti, possono essere realizzati interventi trainati come sostituzione infissi, schermature solari, fotovoltaico con accumulo, e colonnine di ricarica.
Come si dimostra il miglioramento di due classi energetiche?
Il miglioramento deve essere attestato mediante APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante e post intervento, redatti da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata. Se l'edificio si trova gia in classe A3, e sufficiente raggiungere la classe A4. L'APE deve essere redatto secondo le norme UNI/TS 11300 e depositato nel catasto energetico regionale.