D.L. 11/2023
Blocco cessione crediti
Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
📊 Valori chiave
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Blocco cessione crediti | Dal 17/02/2023 | Art. 2 |
| Blocco sconto in fattura | Dal 17/02/2023 | Art. 2 |
| Deroga condomini CILAS | Ante 16/02/2023 | Art. 2, c. 3 |
Sintesi
Il D.L. 11/2023 ha vietato l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi a partire dal 17 febbraio 2023. Sono previste deroghe transitorie per interventi con CILAS presentata prima del 16/02/2023 e per condomini con delibera assembleare precedente.
Cosa prevede
Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38) ha introdotto il blocco generalizzato delle opzioni di cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura per tutti i bonus edilizi. A partire dal 17 febbraio 2023, i contribuenti non possono piu esercitare le opzioni previste dall'art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) per le nuove pratiche, salvo specifiche deroghe transitorie.
Il decreto ha previsto un regime transitorio articolato: restano salvi i crediti gia ceduti o per i quali sia stato esercitato lo sconto in fattura prima del 17 febbraio 2023. Per il Superbonus, sono fatte salve le opzioni relative a interventi con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023, a condizione che la delibera assembleare condominiale sia stata adottata prima di tale data. Per i lavori diversi dal Superbonus, la deroga vale se la richiesta del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023.
Il decreto ha inoltre introdotto il divieto di acquisto dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione e ha posto limitazioni alla frammentazione dei crediti ceduti, con l'obiettivo di contrastare le frodi e ridurre l'impatto sulla finanza pubblica. Successivamente, il D.L. 212/2023 ha introdotto ulteriori norme sulla remissione in bonis e sulla sanatoria per le comunicazioni tardive.
A chi si applica
Il D.L. 11/2023 si applica a tutti i soggetti che intendono fruire dei bonus edilizi tramite cessione del credito o sconto in fattura: persone fisiche, condomini, imprese, enti del terzo settore, IACP e cooperative di abitazione. Il blocco riguarda tutti i bonus edilizi, inclusi Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche (con specifiche deroghe per quest'ultimo).
In pratica, dal 17 febbraio 2023, chi avvia nuovi lavori edilizi agevolati puo fruire della detrazione solo in dichiarazione dei redditi, ripartendola nelle quote annuali previste dalla normativa di riferimento (4, 5 o 10 anni a seconda del bonus). Le imprese edili, i general contractor e i cessionari (banche, intermediari finanziari, assicurazioni) sono direttamente impattati dalla norma, che ha di fatto azzerato il mercato della cessione dei crediti edilizi.
Aspetti pratici
Dal punto di vista operativo, il blocco della cessione del credito ha trasformato radicalmente il mercato dei bonus edilizi. I contribuenti devono ora verificare la propria capienza fiscale prima di avviare i lavori, poiche la detrazione potra essere fruita esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Per i redditi piu bassi, l'incapienza fiscale puo rendere di fatto inutilizzabile il beneficio.
Per chi aveva lavori in corso al 17 febbraio 2023, e fondamentale verificare la data di presentazione della CILAS (per il Superbonus) o del titolo abilitativo (per gli altri bonus) per accertare se rientra nelle deroghe transitorie. La documentazione probatoria (ricevuta di protocollo, delibera assembleare con data certa) deve essere conservata con attenzione, in quanto l'Agenzia delle Entrate puo contestare la spettanza della deroga.
Si consiglia di consultare un commercialista o un CAF prima di avviare nuovi interventi edilizi per valutare la capienza IRPEF disponibile e la convenienza dell'investimento senza la possibilita di cessione. Per i crediti gia acquisiti, occorre prestare attenzione alle scadenze per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, ricordando che i crediti non compensati entro il termine non sono piu recuperabili.
Domande frequenti
Posso ancora cedere il credito per lavori avviati dopo il 17 febbraio 2023?
No, dal 17 febbraio 2023 non e piu possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per nuovi interventi edilizi, salvo specifiche deroghe transitorie legate alla data di presentazione della CILAS o del titolo abilitativo. L'unica modalita di fruizione e la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Quali sono le deroghe previste dal D.L. 11/2023?
Le principali deroghe riguardano: interventi Superbonus con CILAS presentata entro il 16/02/2023 (per i condomini, anche la delibera assembleare deve essere antecedente); interventi diversi dal Superbonus con titolo abilitativo richiesto entro il 16/02/2023; interventi di demolizione e ricostruzione con istanza presentata entro il 16/02/2023. Per il bonus barriere architettoniche 75%, sono previste deroghe specifiche.
Cosa succede ai crediti gia ceduti prima del blocco?
I crediti legittimamente ceduti o per i quali e stato esercitato lo sconto in fattura prima del 17 febbraio 2023 restano validi e possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario secondo le regole ordinarie. I crediti sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, con le tempistiche e le rate previste per ciascun bonus.