DM ✓ Vigente

DM 3/8/2015

Codice di Prevenzione Incendi

Norma vigente
In vigore dal 2015 · Gazzetta Ufficiale, testo libero
Tipo
DM
Anno
2015
Ambito
Prevenzione incendi
Testo
Gazzetta Ufficiale, testo libero

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
S.2 — REI da qf,dTab. S.2-3Cap. S.2
S.4 — Lu pers. A13,4 mm/persCap. S.4
S.4 — Lu pers. A23,8 mm/persCap. S.4
S.4 — Lu pers. B34,6 mm/persCap. S.4
Larghezza min uscita900 mmCap. S.4
Profili RvitaA1-A4, B1-B3Cap. S.4
Sprinkler δn0,60Tab. S.2-5

Sintesi

Il DM 3/8/2015 (Codice di Prevenzione Incendi) introduce l'approccio prestazionale alla sicurezza antincendio in Italia. Sostituisce progressivamente l'approccio prescrittivo del DM 9/3/2007 per le attività senza regola tecnica verticale.

Il Codice è organizzato in Strategie (S.1-S.10): reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo fumi, operatività antincendio, sicurezza impianti.

La Strategia S.4 (Esodo) usa il concetto di larghezza unitaria Lu (mm/persona) in funzione del profilo di rischio Rvita, superando il sistema dei moduli da 0,60 m dell'approccio prescrittivo.

Cosa prevede

Il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) rappresenta una rivoluzione nell'approccio alla sicurezza antincendio in Italia. Introduce un sistema prestazionale flessibile, basato su obiettivi di sicurezza misurabili, in alternativa all'approccio prescrittivo tradizionale fondato su regole fisse e tabellari. Il Codice e applicabile a tutte le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel DPR 151/2011.

Il cuore del Codice e la struttura a dieci Strategie antincendio (S.1-S.10), ciascuna delle quali affronta un aspetto specifico della sicurezza: S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, S.4 Esodo, S.5 Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), S.6 Controllo dell'incendio, S.7 Rivelazione e allarme, S.8 Controllo di fumi e calore, S.9 Operativita antincendio, S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Per ogni strategia sono previsti piu livelli di prestazione, dal meno al piu protettivo.

Il Codice introduce i profili di rischio Rvita (da A1 a D2), Rbeni e Rambiente, che classificano l'attivita in funzione delle caratteristiche degli occupanti (autonomi, con limitazioni, dormenti) e della loro familiarita con l'edificio. Da questi profili discendono automaticamente i livelli di prestazione minimi richiesti per ciascuna strategia, consentendo un dimensionamento calibrato sulle reali condizioni di rischio.

A chi si applica

Il DM 3/8/2015 si applica alla progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio di tutte le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011), sia nuove che esistenti. Per le attivita dotate di specifica Regola Tecnica Verticale (RTV) allegata al Codice (uffici, alberghi, scuole, asili nido, autorimesse, edifici di civile abitazione, attivita commerciali, ecc.), il Codice e l'unico strumento applicabile per i nuovi progetti a partire dalle date di entrata in vigore delle singole RTV.

I professionisti coinvolti sono i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (ai sensi del DM 5/8/2011), i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in fase di valutazione dei progetti e delle SCIA antincendio, e i responsabili delle attivita per gli aspetti di gestione della sicurezza (GSA). Dal 2024 il Codice e applicabile a tutte le attivita dell'allegato I del DPR 151/2011, anche in assenza di RTV specifica.

Aspetti pratici

La progettazione antincendio con il Codice inizia dall'individuazione del profilo di rischio Rvita, che dipende da tre fattori: caratteristiche degli occupanti (vigili o dormenti), loro familiarita con l'edificio (familiari o non familiari), e velocita di crescita dell'incendio. Ad esempio, un ufficio con occupanti vigili e familiari ricade in Rvita A1, mentre un ospedale con pazienti non autosufficienti in Rvita D2.

Per la Strategia S.2 (Resistenza al fuoco) il Codice consente tre metodi: approccio tabellare (basato sul carico d'incendio specifico di progetto qf,d), approccio analitico (con curve d'incendio naturali) e ingegneria della sicurezza antincendio (FSE). Nel metodo tabellare, il qf,d si calcola con la stessa formula del DM 9/3/2007 (qf,d = delta_q1 x delta_q2 x delta_n x qf), ma i fattori delta_n tengono conto di un maggior numero di misure di protezione attiva.

Per la Strategia S.4 (Esodo), il dimensionamento delle vie di fuga si basa sulla larghezza unitaria Lu espressa in mm per persona, anziche sui tradizionali moduli da 60 cm. La larghezza complessiva delle uscite si calcola moltiplicando Lu per il numero massimo di occupanti del compartimento. La larghezza minima di un'uscita non puo mai essere inferiore a 900 mm. E fondamentale verificare anche le massime distanze di percorrenza e i tempi di esodo.

Domande frequenti

Il Codice di Prevenzione Incendi sostituisce completamente il DM 9/3/2007?

Non del tutto. Il DM 9/3/2007 resta applicabile per le attivita che utilizzano l'approccio prescrittivo tradizionale. Tuttavia, dal 2024 il Codice e applicabile a tutte le attivita soggette a prevenzione incendi, e per le attivita con RTV specifica (uffici, alberghi, scuole, ecc.) e l'unico riferimento per i nuovi progetti. La tendenza normativa e verso l'adozione esclusiva del Codice.

Come si determina il profilo di rischio Rvita di un'attivita?

Il profilo Rvita si determina incrociando tre parametri: la velocita caratteristica prevalente di crescita dell'incendio (lenta, media, rapida, ultra-rapida), le caratteristiche degli occupanti (vigili/non autosufficienti, a mobilita ridotta) e la loro familiarita con l'edificio. Le tabelle del Capitolo G.3 del Codice guidano il professionista nella corretta attribuzione del profilo.

E possibile utilizzare il Codice per attivita esistenti gia progettate con il vecchio approccio?

Si, il Codice puo essere applicato anche alle attivita esistenti, sia in occasione di modifiche o ampliamenti, sia come strumento di valutazione volontaria. In caso di adeguamento di attivita esistenti, il Codice prevede specifiche semplificazioni e deroghe nel capitolo G.2.7. Il passaggio dal vecchio al nuovo approccio deve essere valutato caso per caso con il Comando VVF competente.

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