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D.Lgs. 199/2021

Decreto Rinnovabili RED II

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Norma vigente
In vigore dal 2021
Tipo
Decreto Legislativo
Anno
2021
Ambito
Energia, Fotovoltaico
Testo
Pubblico (Normattiva)

📊 Valori chiave

ParametroValoreRiferimento
Obiettivo rinnovabili 203030% consumi finaliArt. 3
CER potenza max1 MWArt. 31
Autoconsumo collettivoStesso edificio/condominioArt. 30
Obbligo FER nuovi edifici60%Art. 26

Sintesi

Il D.Lgs. 199/2021 recepisce la Direttiva RED II e definisce il quadro per le energie rinnovabili in Italia: obiettivi al 2030, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) fino a 1 MW, autoconsumo collettivo, obbligo del 60% di copertura FER per nuovi edifici, e semplificazioni autorizzative per impianti FV.

Cosa prevede

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recepisce la Direttiva europea 2018/2001 (RED II) e definisce il quadro normativo italiano per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Il decreto stabilisce l'obiettivo nazionale di raggiungere almeno il 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2030 (obiettivo poi innalzato al 40% con il PNIEC aggiornato), articolato nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

Una delle innovazioni piu significative e la disciplina organica delle Comunita Energetiche Rinnovabili (CER), definite come soggetti giuridici autonomi i cui membri (cittadini, PMI, enti locali, enti del terzo settore) condividono l'energia prodotta da impianti rinnovabili con potenza massima di 1 MW, collegati alla rete sotto la stessa cabina primaria. Il decreto disciplina anche l'autoconsumo collettivo, che consente ai condomini e agli edifici multipiano di condividere l'energia prodotta da impianti installati sullo stesso edificio.

Il decreto prevede inoltre l'innalzamento dell'obbligo di copertura da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti al 60% del fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, e introduce semplificazioni autorizzative per gli impianti fotovoltaici: la procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti fino a 10 MW su aree idonee, e l'attivita in edilizia libera per impianti integrati su edifici con potenza fino a 50 kW. Il decreto definisce anche le "aree idonee" per l'installazione di impianti rinnovabili, demandando alle Regioni l'individuazione puntuale.

A chi si applica

Il D.Lgs. 199/2021 si applica a un'ampia platea di soggetti: cittadini e famiglie che intendono installare impianti rinnovabili o partecipare a CER, piccole e medie imprese, enti locali (Comuni, Province, Regioni), condomini che vogliono condividere l'energia prodotta da impianti comuni, enti del Terzo Settore, e operatori del settore energetico (produttori, distributori, venditori di energia). I progettisti di nuovi edifici e ristrutturazioni devono rispettare gli obblighi di copertura FER previsti dal decreto.

Le disposizioni sulle CER e l'autoconsumo collettivo interessano particolarmente i Comuni sotto i 5.000 abitanti, che possono beneficiare di contributi a fondo perduto (fino al 40% dell'investimento) nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2) per la realizzazione di impianti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo. I GSE (Gestore dei Servizi Energetici) gestisce gli incentivi e le tariffe premio per le CER e l'autoconsumo.

Aspetti pratici

Per costituire una Comunita Energetica Rinnovabile, i passaggi fondamentali sono: individuare i potenziali membri (residenti, attivita commerciali, enti pubblici) collegati sotto la stessa cabina primaria AT/MT; costituire il soggetto giuridico (associazione, cooperativa, consorzio, ente del Terzo Settore); installare o mettere a disposizione impianti rinnovabili con potenza massima di 1 MW ciascuno; registrarsi presso il GSE e attivare la tariffa incentivante.

La tariffa premio riconosciuta dal GSE per l'energia condivisa all'interno della CER varia in funzione della potenza dell'impianto e della zona di mercato: per impianti fino a 200 kW, la tariffa premio e di circa 80 euro/MWh (parte fissa) piu una componente variabile legata al prezzo zonale dell'energia. Per impianti tra 200 kW e 600 kW la parte fissa scende a circa 70 euro/MWh, e per impianti tra 600 kW e 1 MW a circa 60 euro/MWh. A questi si somma la restituzione delle componenti tariffarie evitate (circa 8-10 euro/MWh).

Per l'obbligo di copertura FER nei nuovi edifici, il progettista deve verificare che almeno il 60% del fabbisogno di ACS e il 60% della somma dei fabbisogni di ACS, climatizzazione invernale e raffrescamento siano coperti da fonti rinnovabili. In pratica, questo si traduce nell'installazione di pannelli solari termici o pompe di calore per l'ACS, e di pompe di calore o impianti a biomassa per il riscaldamento, integrati da un impianto fotovoltaico con potenza proporzionale alla superficie coperta dell'edificio.

Domande frequenti

Cos'e una Comunita Energetica Rinnovabile (CER)?

Una CER e un soggetto giuridico autonomo (associazione, cooperativa, consorzio) i cui membri — cittadini, PMI, enti locali — si associano per produrre e condividere energia rinnovabile. Gli impianti devono avere potenza massima di 1 MW e i membri devono essere collegati sotto la stessa cabina primaria AT/MT. I partecipanti mantengono il proprio fornitore di energia e beneficiano di un incentivo economico (tariffa premio) sull'energia condivisa virtualmente.

Quali incentivi sono previsti per le CER?

Il GSE riconosce una tariffa incentivante per l'energia condivisa all'interno della CER, composta da una parte fissa (da 60 a 80 euro/MWh a seconda della taglia dell'impianto) e una parte variabile legata al prezzo zonale. Per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, il PNRR prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% del costo di investimento degli impianti. I benefici economici complessivi possono rendere il payback dell'investimento inferiore a 5-7 anni.

Qual e l'obbligo FER per i nuovi edifici?

Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni rilevanti, il D.Lgs. 199/2021 impone la copertura del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei fabbisogni di ACS, climatizzazione invernale e raffrescamento da fonti rinnovabili. E inoltre obbligatoria l'installazione di una potenza fotovoltaica minima proporzionale alla superficie coperta dell'edificio (1 kW ogni 50 m2). Il mancato rispetto di questi obblighi comporta il diniego del titolo edilizio.

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